TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE
Articolo 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione culturale denominata
Articolo
2
L’associazione ha sede in Fano, in Via Togliatti 8
TITOLO II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo
3
L’associazione si ispira a principi di solidarietà,
ecologia e non violenza.
L’associazione non ha fini di lucro, opera per
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua
struttura è democratica.
Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliare,
e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che,
regolano l’attività dell’associazionismo e del
volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
Articolo 4
L’associazione ha le seguenti finalità:
1)
promuovere e sviluppare la cultura e l’amore verso gli animali e la
natura che ci circonda.
2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitano il rapporto
uomo ed animali e che renda la vita dei nostri amici priva di sofferenze.
3) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano,
più vivibile per i nostri amici
animali e che favorisca la coabitazione con l’essere umano.
4) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole,
progetti educativi scolastici ed exstra scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali,
o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più
vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alla finalità dell’associazione.
5) edire e pubblicare la rivista “Piccoli grandi Amici” e altre pubblicazioni periodiche e non,
utili per realizzare le finalità dell’associazione.
6) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o chi ne avesse necessità nel far valere i diritti
dei propri animali.
7) dare massima informazione ai Soci, o chi ne facesse richiesta, su acquisto di materiali o normative
esistenti, fabbisogni sanitari ed eventuali indirizzi ove rivolgersi per
i nostri amici animali.
8) rifacendoci ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi
della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente,
per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
Articolo 5
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione
degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti , nazionali o esteri, che svolgono attività
analoghe o accessorie all’attività sociale.
TITOLO III – SOCI
Articolo 6
L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante
il pagamento della quota sociale e l’accettazione della
tessera.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi
anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente,
differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare,
per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a …….soci onorari, per particolari meriti
connessi alla finalità dell’associazione.
Articolo
7
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tute le iniziative promosse
dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie
e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per approvazione e le modificazione
dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente
dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilito dalle leggi e dallo statuto.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente
la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato
devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati
adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico
professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo
8
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili,
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato cessa esclusivamente per :
a) recesso o morte del socio.
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata
c)
esclusione per gravi motivi familiari.
Il recesso comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del
contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
Articolo
9
Sono organi dell’associazione :
a)
l’Assemblea dei soci
b)
il Consiglio
Direttivo
c) il Presidente.
Articolo
10
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed
è organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è convocato almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare lr attività svolte,
approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,
elegge i membri scaduti del Consiglio Direttivo, dare le linee programmatiche
all’associazione
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo,
sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne
deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo.
L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del
consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima,
ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell’associazione oppure tramite lettera circolare con
affrancatura ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al
massimo una sola delega per socio.
L’assemblea prima di iniziare, deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione.
Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze,
mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere
le proprie opinioni indisturbato: curare che venga rispettato l’ordine del giorno: controllare i risultati delle votazioni
conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni
adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su
indicazione del Presidente della stessa, procede a
conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e
raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti
approvati dall’assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle
deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell’associazione
oppure tramite lettera circolare con affrancatura
ordinaria.
Articolo
11
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di […] ad un massimo di[….] membri dispari, scelti tra i soci
dell’assemblea generale, che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, sarà sostituito dai soci che,
nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di
voti immediatamente inferiori a quello dei soci eletti.
Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il
Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi
ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e
dell’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente,
hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti;
in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle
iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibera
programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell’associazione.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti
all’assemblea per l’approvazione.
Articolo
12
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca
l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-presidente. Può delegare per mansioni tecniche
e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del
Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione,
con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo
13
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;
cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo
con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate
dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le
indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo
14
Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e
gratuite:
Articolo 15
L’associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote
associative e contributi degli aderenti;
-
sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni,
nazionali o esteri;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od
occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo
Articolo
16
L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che
precedono l’assemblea e finchè sia approvato. I soci
possono prendere visione.
I l bilancio è composto da un rendimento economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia
analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione
patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino
e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà
dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO
V I -
REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 17
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi
dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno
degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei presenti.
Articolo
18
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato
dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO
V II – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
19
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e
dalla normativa vigente.