STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE                                 “Piccoli grandi Amici"                                

 

                                                  TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE

                                                      Articolo   1

 

A norma dell’art. 36   e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione culturale denominata

“Piccoli grandi Amici"

                                                        Articolo   2

L’associazione ha sede in Fano, in   Via Togliatti 8

                                              TITOLO II – FINALITA’  DELL’ASSOCIAZIONE

                                                       Articolo     3

L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza.

L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà  sociale e la sua struttura è democratica.

Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliare,

e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che,

regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

                                                       Articolo    4

L’associazione ha le seguenti finalità:

1)       promuovere e sviluppare la cultura e l’amore verso gli animali e la natura che ci circonda.

2)   proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitano il rapporto

      uomo ed animali e che renda la vita dei nostri amici priva di sofferenze.

3)       promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano,

più vivibile per i nostri amici animali e che favorisca la coabitazione con l’essere umano.

4)       organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole,

progetti educativi scolastici ed exstra scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali,

o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più

vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alla finalità dell’associazione.

5)       edire e pubblicare la rivista “Piccoli grandi Amici” e altre pubblicazioni periodiche e non,

       utili per realizzare le finalità dell’associazione.

6)       attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o chi ne avesse necessità nel far valere i diritti

       dei propri animali.

7)       dare massima informazione ai Soci, o chi ne facesse richiesta, su acquisto di materiali o normative

       esistenti, fabbisogni sanitari ed eventuali indirizzi ove rivolgersi per i nostri amici animali.

8)       rifacendoci ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi

       della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente,

        per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

                                                 Articolo   5

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione

degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti , nazionali o esteri, che svolgono attività

analoghe o accessorie all’attività sociale.

 

                                         TITOLO III – SOCI

                                                 Articolo    6

L’associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante

il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera.

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente,

differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo  stesso può individuare,

per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a …….soci onorari, per particolari meriti

connessi alla finalità dell’associazione.

                                                     Articolo     7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tute le iniziative promosse

dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per approvazione e le modificazione

dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilito dalle leggi e dallo statuto.

 I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente

la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico

professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.                                                      

                                                      Articolo    8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per :

a)       recesso o morte del socio.

b)       mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata

c)       esclusione per gravi motivi familiari.

Il recesso comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

                                                 TITOLO  IV – ORGANI  DELL’  ASSOCIAZIONE

                                                                        Articolo   9

Sono organi dell’associazione :

a)       l’Assemblea dei soci

b)       il  Consiglio  Direttivo

c)       il  Presidente.

                                                                          Articolo    10

L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è organo sovrano dell’associazione.

L’assemblea è convocato almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare lr attività svolte,

approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, elegge i membri scaduti del Consiglio Direttivo, dare le linee programmatiche all’associazione

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo,

sono eletti dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo.

L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del

consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L’assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima,

ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell’associazione oppure tramite lettera circolare con

affrancatura ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati,

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L’assemblea prima di iniziare, deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione.

Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze,

mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere

le proprie opinioni indisturbato: curare che venga rispettato l’ordine del giorno: controllare i risultati delle votazioni

conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni

adottate dall’Assemblea.

Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su

indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.

Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e

raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti

approvati dall’assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle

deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell’associazione

oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria.

                                                                        Articolo       11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di […] ad un massimo di[….] membri dispari, scelti tra i soci

dell’assemblea generale, che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, sarà sostituito dai soci che,

nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiori a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il

Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi

ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e

dell’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente,

hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti;

in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle

iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibera

programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.

E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti

all’assemblea per l’approvazione.

                                                                       Articolo     12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca

l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-presidente. Può delegare per mansioni tecniche

e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione,

con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

                                                                         Articolo     13

Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;

cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo

con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate

dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le

indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

                                                                       Articolo   14

Le cariche degli organi dell’associazione sono elettive e gratuite:

                           TITOLO  V -  IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

                                                                         Articolo  15

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-    quote associative e contributi degli aderenti;

-          sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni,  nazionali o esteri;

-          rimborsi derivanti da convenzioni;

-          entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

-          donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo

                                                                             Articolo     16

L’esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura

dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea

ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che

precedono l’assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prendere visione.

I l bilancio è composto da un rendimento economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia

analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione

patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino

e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

 

                                 TITOLO     V I  -  REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

                                                                               Articolo    17

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi

dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno

degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

                                                                               Articolo    18

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad

altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,

comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

                                                                TITOLO  V II – DISPOSIZIONI FINALI

                                                                             Articolo    19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e

dalla normativa vigente.