DICHIARAZIONE UNIVERSALE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI         

 

Articolo 1

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all’esistenza.

Articolo 2                                                                                                                                         

1 – Ogni animale ha diritto al rispetto

2 - L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di fruttarli violando questo diritto.

Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.

3 - Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure  ed alla protezione dell’uomo.

Articolo 3                                                                                                                                       

1 – Nessun animale dovrà essere sottoposta a maltrattamenti ed ad atti crudeli.

2 - Se la soppressione di un animale è necessaria, istantanea, senza dolore, ne angoscia.

 

Articolo 4

1 – Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale,

terrestre, aereo o acquatico ed il diritto di riprodursi.

2 - Ogni privazione della libertà, anche se a fini educativi,è contraria a questo diritto.

 

Articolo 5

1 – Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha il diritto

di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.

2 - Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6

1 - Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alle sua longevità.

2 - L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

 

Articolo 7

1 - Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della durata e dell’integrità del lavoro, ad un’alimentazione

adeguata ed al riposo.

 

Articolo 8

1 - La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si

tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione.

2 - Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate

 

Articolo 9

1 - Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che

 per lui ne risulti ansietà o dolore.

 

Articolo 10

1 - Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo.

2 - Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

 

Articolo 11

1 - Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita.

 

Articolo 12

1 - Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto conto la specie.

2 - L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

 

Articolo 13

1 - L’animale morto deve essere trattato con rispetto.

2 - Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

 

Articolo 14

1 - Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.

2 - I diritti dell’animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell’uomo.

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